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Sez. L, Sentenza n. 13980 del 13/12/1999 (Rv. 532123 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Configurabilità - Condizioni - Sostituzione fra giudici di pari funzioni ed appartenenti allo stesso ufficio giudiziario - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532123-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. è ravvisabile quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione fra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche se non siano stare osservate le disposizioni previste al riguardo dal codice di procedura civile ovvero dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 173 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)