Sez. 1, Sentenza n. 3068 del 19/09/1975 (Rv. 377165 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMESSA COMPARIZIONE - GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - OMESSA COMPARIZIONE - GIUSTIFICATO IMPEDIMENTO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA - OBBLIGO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Nel processo di scioglimento del matrimonio, qualora uno dei coniugi, a cui sia stato regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione, non compaia, il Presidente, ove riconosca che l'impedimento e giustificato da gravi e comprovati motivi, non e tenuto a fissare una nuova udienza di comparizione ove non ne ravvisi la necessita e l'opportunita, e il giudizio puo proseguire, purche risulti la persistente volonta del non comparso di chiedere il divorzio.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)