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Sez. L, Sentenza n. 12250 del 11/12/1993 (Rv. 484697 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Invalidi civili ultrasessantacinquantenni - Spettanza - Limiti - Sanatorie, ex art. 1, secondo comma, legge n. 93 del 1988 ed ex art. 1, primo comma, D.L. n. 25 del 1988 - Riferimento ai provvedimenti di liquidazione dell'I.N.P.S. nel periodo o anteriormente al periodo 10 dicembre 1987 - 7 febbraio 1988 - Atti o provvedimenti prodromici o preliminari a quelli di liquidazione dell'I.N.P.S. e provenienti da altri soggetti - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484697-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)

In tema di pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, mentre la sanatoria prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988 n. 93 - come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - si riferisce a provvedimenti di liquidazione della pensione adottati dall'I.N.P.S. nel periodo di vigenza (cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito D.L. 9 dicembre 1987 n. 495, la sanatoria prevista dall'art. 1, primo comma, del D.L. 8 febbraio 1988 n. 25 (comma mantenuto dalla legge di conversione n. 93 del 1988) si riferisce a provvedimenti di liquidazione adottati dall'I.N.P.S. nel periodo anteriore al 10 dicembre 1987, restando comunque esclusi dall'ambito di entrambe le sanatorie atti o provvedimenti prodromici o preliminari a quelli di liquidazione dell'I.N.P.S. e provenienti da soggetti diversi da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)