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Sez. L, Sentenza n. 11802 del 14/11/1995 (Rv. 494641 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione richiesta dagli ultrasessantacinquenni in sostituzione delle prestazioni assistenziali previste per i mutilati e gli invalidi civili - Condizioni reddituali previste per queste ultime - Persistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494641-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, l'art. 1 della legge 21 marzo 1988 n. 93 - che dopo la mancata conversione del D.L. 9 dicembre 1987 n. 495 (il cui art. 1, primo comma, recava l'interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854, nel senso che i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, sono ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche, da parte del Ministero dell'interno, alle rispettive categorie di appartenenza) ha convertito il D.L. 8 febbraio 1988 n. 25 e sancito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del non convertito D.L. n. 495 del 1987 - va interpretato nel senso che il diritto alla pensione sociale sostitutiva compete (alle medesime condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle suddette prestazioni ministeriali) al mutilato o invalido civile, riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, solo se, nel periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto n. 495 del 1987, sia stato adottato, da parte dell'INPS, il provvedimento di liquidazione della pensione stessa; senza peraltro che ciò escluda l'operatività (nell'ipotesi di provvedimenti di liquidazione adottati dall'INPS anteriormente a tale periodo) della sanatoria prevista dal primo comma dello stesso art. 1 del D.L. n. 25 del 1988 (mantenuto dalla legge di conversione n. 93 del 1988).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)