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Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 06/11/1985 (Rv. 442636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIZIA DELLA MORTE DELLA PARTE COSTITUITA ACQUISITA AL PROCESSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA "AD LITEM" DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA ED OPERATIVITÀ DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIZIA DELLA MORTE DELLA PARTE COSTITUITA ACQUISITA AL PROCESSO AD OPERA DELLA CONTROPARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - ULTRATTIVITÀ DELLA PROCURA "AD LITEM" DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA ED OPERATIVITÀ DELLA PRECEDENTE ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA - NECESSITÀ.*

Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, è da escludere l'ultrattività della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa della Estinzione del mandato e della conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 cod. proc. civ.. (V 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)