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Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 28/02/1987 (Rv. 451382 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO AD OPERA DEL PROCURATORE - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO DEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451382-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO AD OPERA DEL PROCURATORE - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO DEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - VALIDITÀ.*

L'ipotesi della morte (o perdita di capacità) della parte costituita è regolata non dall'art. 299 ma dal successivo art. 300 cod. proc. civ., alla stregua del quale solo il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo è legittimato a dichiararlo con la conseguenza che - se la parte muore (o diviene incapace) durante il giudizio di primo grado o nelle more tra l'assegnazione della causa a decisione e la pubblicazione della sentenza di primo grado, senza che tale evento venga dichiarato - il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato tuttora in vita (o della parte divenuta incapace). (V 1039/86, mass n 444550; (V 4791/85, mass n 442204; (V 1317/85, mass n 439401; (V 5400/85, mass n 442636; (V 4474/84, mass n 436367; (V 3671/84, mass n 435667; (V 2213/84, mass n 434252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)