Sez. 1, Sentenza n. 41192 del 18/09/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 264894 - 01
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE | Istanza di differimento per ragioni di salute - Possibilità di praticare le cure in carcere - Rigetto dell'istanza - Condizioni - Oneri del giudice.
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di differimento della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che l'invocato rinvio dell'esecuzione non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 11/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)