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Sez. 1, Sentenza n. 54448 del 29/11/2016 Cc. (dep. 21/12/2016) Rv. 269200 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Istanza di detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269200-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)