Sez. 1, Sentenza n. 54448 del 29/11/2016 Cc. (dep. 21/12/2016) Rv. 269200 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Istanza di detenzione domiciliare o di differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritiene di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari, nominando un perito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 684, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)