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Sez. L, Sentenza n. 12586 del 12/11/1999 (Rv. 531082 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Impugnazione con ricorso ordinario per Cassazione - Inammissibilità - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531082-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., tenendo conto che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento la notificazione della sentenza costituisce equipollente della comunicazione della sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)