Sez. 2, Sentenza n. 5221 del 12/04/2002 (Rv. 553670 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace - Irrilevanza - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello nei confronti di una decisione del giudice di pace che abbia a sua volta deciso sulla sola competenza - nei cui confronti, alla stregua dell'art. 46 cod. proc. civ., non è proponibile il regolamento di competenza - e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)