Sez. 1, Sentenza n. 11602 del 27/01/2021 Cc. (dep. 25/03/2021) Rv. 280681 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Trattamenti inumani o degradanti – Detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - Mancata fruizione di due ore effettive d'aria – Rilevanza – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di rimedi nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la mancata fruizione, da parte di un detenuto in regime detentivo differenziato, di due ore effettive d'aria per tutto l'arco della detenzione (nella specie, si trattava della fruizione di un'ora all'aria aperta e di un'ora di socialità), atteso che non ogni lesione astrattamente tutelabile con l'azione inibitoria di cui all'art. 35-bis ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo, ma solo quelle che sono idonee a provocare all'interessato uno sconforto e un'afflizione di intensità tale da eccedere l'inevitabile sofferenza legata alla detenzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)