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Sez. 1, Sentenza n. 14258 del 23/01/2020 Cc. (dep. 11/05/2020) Rv. 278898 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Trattamenti inumani o degradanti – Elementi caratterizzanti - Situazione di mero disagio – Rilevanza – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278898-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante ai sensi dell'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di " mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria poco confortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, né prevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili. (Fattispecie relativa ad un'infiltrazione piovana nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per circa cinque mesi, in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile il trattamento inumano o degradante, ravvisabile solo allorché sussista in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività non giustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione "civile" di vita del detenuto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)