Sez. L, Sentenza n. 10903 del 12/11/1990 (Rv. 469733 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - IN GENERE - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE DEI MEDICI OSPEDALIERI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - INADEL - IN GENERE - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE DEI MEDICI OSPEDALIERI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTABILITÀ.*
L'indennità di responsabilità primariale dei medici ospedalieri, in quanto corrisposta in misura fissa e continuativa a compenso della normale prestazione di servizio, si caratterizza come elemento della retribuzione e, rientrando nella previsione dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152 e non essendo identificabile con i compensi fissi di cui al sesto comma dello stesso articolo, deve essere computata nella liquidazione dell'indennità premio di servizio. (Conf 1678/90, mass n 465648; (Conf 1271/90, mass n 465435; (Conf 613/90, mass n 465058).*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)