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Sez. L, Sentenza n. 1678 del 03/03/1990 (Rv. 465648 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - INDENNITÀ PRIMARIALE E DI AGGIORNAMENTO - NATURA - COMPUTO NELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465648-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - INDENNITÀ PRIMARIALE E DI AGGIORNAMENTO - NATURA - COMPUTO NELL'INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - AMMISSIBILITÀ.*

L'indennità di responsabilità primariale dei medici ospedalieri e l'indennità di aggiornamento si caratterizzano, data la loro natura corrispettiva della normale prestazione di servizio, come elementi della retribuzione e, rientrando nella previsione dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, devono essere computate nella liquidazione dell'indennità premio di servizio. (V 3558/89, mass n 463528; (V 6359/88, mass n 460700; (V 4268/88, mass n 459297; (V 989/88, mass n 457315).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)