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Sez. U, Sentenza n. 22219 del 16/10/2006 (Rv. 592839 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concorso pubblico - Rinvio della prova d'esame per motivi di ordine pubblico - Domanda di risarcimento dei danni - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa - Fondamento - Mancata impugnazione del provvedimento amministrativo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592839-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il candidato ad un pubblico concorso (nella specie, notarile) che, avendo superato la preselezione per l'ammissione alla prova d'esame, si sia presentato nel giorno fissato per il suo svolgimento, è titolare di un interesse legittimo a che la prova si tenga correttamente, senza differimenti o interruzioni che possano pregiudicarne la regolarità. Il potere discrezionale di cui gode la P.A., tanto nel bandire i pubblici concorsi quanto nel determinarne le modalità di svolgimento, non ne colloca infatti l'operato al di fuori di ogni possibile sindacato, ma è scrutinabile in termini di legittimità, ogni qualvolta siano state violate norme di legge o siano stati ecceduti i limiti di quel potere, con la conseguente lesione di un interesse individuale. E pertanto devoluta alla giurisdizione amministrativa la domanda di risarcimento dei danni subiti dal candidato a causa della decisione della commissione esaminatrice di non dar corso alla prova d'esame per motivi di ordine pubblico, asseritamente insussistenti, spettando al giudice amministrativo, indipendentemente dall'impugnazione del medesimo provvedimento, disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione di un interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)