diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 15660 del 27/07/2005 (Rv. 583127 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva o nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Condizioni - Richiesta di annullamento dell'atto amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583127-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il quale stabilisce che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto - e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205 del 2000 - in forza del quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - quest'ultimo può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito della domanda di annullamento dell'atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso, ma anche - purché ricorra la giurisdizione esclusiva o generale di legittimità - nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria. Da un lato, infatti, il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., non consente che la scelta del giudice resti rimessa alla parte; dall'altro - posto che in tema di riparto di giurisdizione il legislatore della riforma ha inteso perseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, concentrando presso lo stesso giudice tutte le controversie scaturenti da un medesimo fatto - deve escludersi che il precedente sistema della duplice tutela giurisdizionale (dinanzi al giudice amministrativo e poi davanti al giudice ordinario) possa essere fatto rivivere quando l'interessato, anziché invocare la pienezza della tutela riconosciutagli dalla legge (annullamento e risarcimento), preferisca chiedere soltanto quest'ultimo. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, la controversia avente ad oggetto la domanda proposta da alcuni proprietari di immobili ai fini del risarcimento del danno subito a seguito della realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità, negando rilievo alla circostanza che i ricorrenti non avessero chiesto anche l'annullamento dei provvedimenti amministrativi in base ai quali l'opera era stata progettata ed eseguita).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)