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Sez. 1, Sentenza n. 2420 del 03/02/2006 (Rv. 588029 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Azione di recupero ex art. 42, secondo comma, legge fall. - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuti concessi dagli Stati - Art. 87 (già 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Illegittimità dell'intera legge per omessa notifica alla Commissione europea - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588029-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Essendo l'azione di recupero del credito in base al disposto dell'art. 42, comma secondo, legge fall. normalmente esercitabile nel corso di tutte le procedure concorsuali che presuppongono l'accertamento dello stato di insolvenza, nessun carattere "selettivo", configurabile come "aiuto di stato" ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può esser ravvisato allorché l'azione stessa sia esercitata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modif., del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26), ancora applicabile per i procedimenti in corso in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 106 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Cfr. sentenze della Corte di giustizia 17 giugno 1999, nel procedimento C-295/97, e 1 dicembre 1998, nel procedimento C-200/97, nonché ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, nel procedimento C-297/01); né può affermarsi l'illegittimità dell'intera legge n. 95 del 1979 per mancanza della notifica alla Commissione europea, richiesta dall'art. 92, n. 1, del Trattato, essendo tale notifica necessaria solo in presenza di una situazione qualificabile come aiuto e, in ogni caso, inquadrabile tra gli aiuti "nuovi" (e non già "esistenti", tra i quali, invece, la decisione 16 maggio 2000 della Commissione ha inquadrato - sia pure in contrasto con la decisione della Corte di giustizia 17 giugno 1999, cit. - quelli individuati nella legge in esame).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 com. 2, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 art. 7, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 87, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 92, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)