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Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 21/09/2004 (Rv. 577265 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Revocatoria fallimentare - Esercizio nella fase liquidatoria all'esclusivo fine di tutelare la "par condicio creditorum" - Aiuti concessi dagli Stati - Art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577265-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87(già art. 92) del Trattato CE, può esser ravvisato allorché l'azione revocatoria, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95(di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26), venga fatta valere nella fase liquidatoria all'unico fine di tutelare la "par condicio creditorum" al pari di quanto avviene nel fallimento.(Cfr. sentenze della Corte di giustizia 17 giugno 1999, nel procedimento C-295/97, e 1 dicembre 1998, nel procedimento C-200/97, entrambe della V sezione, nonché ordinanza della stessa Corte, V sezione, 24 luglio 2003, nel procedimento C-297/01).

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 2000 num. 1346 art. 2, Legge 12/12/2002 num. 273 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)