Sez. 1, Sentenza n. 21083 del 28/10/2005 (Rv. 584641 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni adottate ai sensi dell'art. 88 n. 2 del Trattato CE - Rapporti tra privati e pubblici poteri - Efficacia vincolante per i giudici nazionali - Rapporti tra privati - Efficacia diretta - Esclusione - Rilevanza ai fini della qualificazione di misure nazionali come aiuti di Stato - Fattispecie in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
In tema di compatibilità della concessione di aiuti di Stato con l'ordinamento comunitario, le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 88 n. 2 del Trattato CE, sebbene prive dei caratteri di generalità ed astrattezza, sono tuttavia dotate di effetto diretto nei confronti dell'ordinamento nazionale, sia pure limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra privati e pubblici poteri (c.d. efficacia verticale), e non sono suscettibili di essere sindacate dal giudice nazionale, il quale ne resta vincolato; nei rapporti tra privati, peraltro, sebbene le predette decisioni non abbiano efficacia diretta, ben difficilmente il giudice nazionale potrebbe negare natura di aiuto di Stato ad una misura nazionale così qualificata dalla Commissione europea con decisione divenuta inoppugnabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha preso atto che, in riferimento all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la Commissione CE, con decisione n. 2001/212/CE del 16 maggio 2000, ha escluso l'incompatibilità tra l'intera legge 3 aprile 1979, n. 95 e le norme che regolano il mercato comune, affermando che, nell'ambito della predetta legge, configurano aiuti di Stato soltanto le disposizioni che prevedono la concessione di vantaggi specifici e l'attribuzione di risorse pubbliche a favore di beneficiari individuabili).
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)