diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2534 del 08/02/2005 (Rv. 579315 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Legge n. 95 del 1979 - Incompatibilità con le norme comunitarie - Fondamento - Limiti - Accertamento che la norma da applicare non configura aiuti di Stato - Necessità.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579315-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

La Corte di giustizia delle comunità europee (sentenze della quinta sezione 17 giugno 1999, C-295/97, e 1 dicembre 1998, C-200/97, nonchè ordinanza della stessa Corte e sezione, 24 luglio 2003, C-297/01) -alla quale si è conformata la Commissione europea con la decisione del 16 maggio 2000 2001/212/CE- ha ritenuto che la legge n.95 del 1979 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 26 del 1979), avente ad oggetto la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si pone in contrasto con le norme comunitarie esclusivamente nelle parti in cui prevede aiuti di Stato non consentiti, in virtù di un'interpretazione confortata dall'art. 1, lett. d), regolamento Cee 659 del 199, il quale, definendo come aiuti di Stato l'atto in base al quale gli stessi vengono attuati, impone di avere riguardo alle singole norme che, eventualmente, li prevedono. Pertanto, in virtù degli artt. 7, legge n. 273 del 2002 e 106, D.Lgs. n. 270 del 1999, continuano ad essere applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria aperte nella vigenza della legge n. 95 del 1979 le norme contenute in quest'ultima legge, qualora esse non configurino aiuti di Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 01/12/2002 num. 273 art. 7, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)