diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 540 del 21/01/1987 (Rv. 450270 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RECESSO PER RAGIONI PRODUTTIVE O ORGANIZZATIVE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450270-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RECESSO PER RAGIONI PRODUTTIVE O ORGANIZZATIVE - SINDACATO DEL GIUDICE - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*

Nel caso di licenziamento intimato per ragioni produttive o organizzative ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, mentre il giudice non può sindacare le scelte ed i motivi che hanno indotto l'imprenditore alla ristrutturazione dell'azienda, comportante la soppressione del posto, il datore di lavoro ha l'Onere di dimostrare sia la sussistenza delle ragioni giustificanti il licenziamento sia l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altra attività dell'impresa. (V 1941/84, mass n 434023; (V 4161/80, mass n 408041; (Conf 6694/82, mass n 424327, prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)