Sez. L, Sentenza n. 6694 del 07/12/1982 (Rv. 424327 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RAGIONI PRODUTTIVE OD ORGANIZZATIVE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - RAGIONI GIUSTIFICANTI IL LICENZIAMENTO E IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRA ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA SUFFICIENZA O MENO DELLA PROVA SULLE PREDETTE RAGIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER RAGIONI PRODUTTIVE OD ORGANIZZATIVE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - RAGIONI GIUSTIFICANTI IL LICENZIAMENTO E IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN ALTRA ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA SUFFICIENZA O MENO DELLA PROVA SULLE PREDETTE RAGIONI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Nel caso di licenziamento intimato per ragioni produttive od organizzative ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, mentre il giudice non può sindacare le scelte ed i motivi che hanno indotto l'imprenditore alla ristrutturazione dell'azienda, comportante la soppressione del posto, il datore di lavoro ha l'Onere di dimostrare sia la sussistenza delle ragioni giustificanti il licenziamento sia l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altra attività della impresa. L'accertamento del giudice del merito circa la sufficienza o meno di detta prova è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (Conf 4161/80, mass n 408041; (Conf 2746/80, mass n 406517; (Conf 3931/79, mass n 400394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)