Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 28/05/1998 (Rv. 515883 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio da parte del Sindaco - Condizioni - Autorizzazione degli organi comunali competenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali competenti (la giunta municipale, secondo il nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142 del 1990) è necessaria perché il sindaco possa rappresentare il Comune in qualsiasi lite attiva e passiva, con la conseguenza che la mancanza di essa incide sulla capacità processuale dell'ente pubblico e, risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)