Sez. L, Sentenza n. 4331 del 03/07/1981 (Rv. 415026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE RELATIVA - INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE LO PREVEDE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COMUNICAZIONE RELATIVA - INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE CHE LO PREVEDE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'efficacia del licenziamento, nessuna norma, ne delle leggi 15 luglio 1966 n 604 e 20 maggio 1970 n 300, ne di altre leggi, prescrive di riportare nella comunicazione relativa il testo della clausola contrattuale che lo prevede, deducendosi, anzi, dall'art 2 della legge n 604 del 1966 - secondo cui il lavoratore puo, entro otto giorni dalla comunicazione del licenziamento, chiederne i motivi al datore di lavoro, cosi obbligandolo a dargli comunicazione dei medesimi entro cinque giorni - l'efficacia in se, in Mancanza dell'indicata iniziativa del lavoratore, anche di un licenziamento del tutto immotivato. (V 4451/77, mass n 388052; (V 2190/76, mass n 380986).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)