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Sez. L, Sentenza n. 4451 del 18/10/1977 (Rv. 388052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE PER ISCRITTO DEI MOTIVI AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - PRECISAZIONE DEI FATTI IN SEDE CONCILIATIVA E CONTENZIOSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMUNICAZIONE PER ISCRITTO DEI MOTIVI AL LAVORATORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - PRECISAZIONE DEI FATTI IN SEDE CONCILIATIVA E CONTENZIOSA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il datore di lavoro, prima della richiesta del lavoratore, non e tenuto a comunicargli per iscritto i motivi che ne hanno determinato il recesso, ma in Sede conciliativa e contenziosa deve enunciarli e puo precisare i fatti che gia siano risultanti nella comunicazione di licenziamento. Se detti fatti non sono mutati nella loro oggettiva consistenza storica, la precisazione non costituisce modificazione, ma equivale all'esplicazione dei motivi che sarebbe stata effettuata, se vi fosse stata formale richiesta. (Conf 2190/76, mass n 380986; (Conf 3102/73, mass n 366872).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)