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Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 05/12/1969 (Rv. 344256 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN SEDE DI GRAVAME - SANATORIA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344256-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - MANCATA DEDUZIONE DEI MOTIVI DI NULLITA IN SEDE DI GRAVAME - SANATORIA - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art 161 cod proc civ, i motivi di nullita della sentenza debbono essere fatti valere con l'impugnazione e, se questa non e proposta, opera il principio della sanatoria. Tale regola generale non si applica se la sentenza manca della sottoscrizione del giudice nel qual caso, la nullita non e soggetta a sanatoria e puo essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio, ed anche direttamente con ricorso per Cassazione, e puo, infine, costituire oggetto di autonoma Azione tendente alla declaratoria della nullita. (V 1455-67, massima n 328119 622-66, massima n 321236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)