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Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 17/07/1974 (Rv. 370475 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE - CONDIZIONI - MANCATA DEDUZIONE DI DETTA NULLITA IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - AUTONOMA QUERELA NULLITATIS - POSSIBILITA - TERMINI PER L'APPELLO - INOPERATIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370475-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE - CONDIZIONI - MANCATA DEDUZIONE DI DETTA NULLITA IN APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - AUTONOMA QUERELA NULLITATIS - POSSIBILITA - TERMINI PER L'APPELLO - INOPERATIVITA - ESCLUSIONE.*

L'omessa sottoscrizione dell'originale della sentenza da parte di uno dei giudici determina una nullita assoluta ed insanabile, sempreche essa denoti la Mancanza di uno dei requisiti essenziali del processo formativo della deliberazione. Per tale nullita non si applica la disposizione del primo comma dell' art 161 cod proc civ, secondo cui la nullita delle sentenze puo essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole propri dei mezzi di impugnazione. Peraltro cio significa che, se la nullita derivante dall'omessa sottoscrizione non sia stata dedotta in appello, la stessa puo essere dedotta nel giudizio di Cassazione, oppure con autonoma querela nullitatis; ma non significa invece che i termini per proporre appello restino inoperanti quando la sentenza e affetta dal predetto vizio. (Conf sulla prima parte, 3880'69, mass n 344256; (V 1374'70, mass n 347119; 1371'70, mass n 347113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)