Sez. 3, Sentenza n. 952 del 15/03/1976 (Rv. 379603 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - AL TERZO - OPPOSIZIONE - DECISIONE - CONTENUTO DI SENTENZA - ORDINANZA SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE - APPELLABILITA - TERMINE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - AL TERZO - OPPOSIZIONE - DECISIONE - CONTENUTO DI SENTENZA - ORDINANZA SOTTOSCRITTA DAL SOLO PRESIDENTE - APPELLABILITA - TERMINE.*
Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuto nel giudizio a norma dell'art 211 cod proc civ, ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la Forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo Presidente del collegio, puo essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt 161 e 354 cod proc civ, in quanto l'ammissibilita di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in Sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria. (Conf 3342/72, mass n 361168; (Conf 688/72, mass n 356788; (Conf 3880/69, mass n 344256; (contra 3453/73, mass n 367450; (contra 1094/69, mass n 339615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)