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Sez. 5, Sentenza n. 813 del 17/01/2005 (Rv. 581598 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Domanda di restituzione ex art. 21, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presentazione - Termine - Decorrenza - Dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione interpretative di norme tributarie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581598-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso di IVA, nei casi in cui si faccia applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 21, comma secondo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione dell'imposta versata in eccedenza (nella specie, in base ad un'aliquota più alta) decorre "dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione", e quindi non dalla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, inidonee a costituire un diritto prima insussistente - se non nei casi in cui la legge stessa ne attribuisca il potere ad una specifica autorità amministrativa -, e atte soltanto a vincolare l'operato interno degli uffici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)