diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7676 del 13/07/1995 (Rv. 493276 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Inquadramento economico ed anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale - Servizio militare - Rilevanza ex art. 20 legge n. 959 del 1986 ed ex art. 7 legge n. 412 del 1991 - Condizioni - Prestazione anteriore al 30 gennaio 1987 - Esclusione - Sentenza di appello valorizzante detta prestazione anteriore - Cassazione senza rinvio - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493276-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

In base all'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 959, che ha previsto la validità a tutti gli effetti del servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, il servizio militare del quale può tenersi conto - alla stregua della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - è soltanto quello in corso alla data di entrata in vigore della legge autenticamente interpretata (30 gennaio 1987) o prestato successivamente e non anche quello anteriore alla medesima, mentre è manifestamente infondata, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 455 del 1992, la questione di legittimità costituzionale della citata legge interpretativa sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 della Costituzione. Pertanto la sentenza che, in violazione della suddetta norma, abbia riconosciuto valido ai fini di cui sopra un periodo di servizio militare prestato in epoca anteriore al 30 gennaio 1987, qualora su tale circostanza non sia necessario alcun accertamento da parte del giudice del merito, ben può esser cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 terzo comma del cod. proc. civ., nulla ostando ad una interpretazione estensiva di tale norma, laddove si profili un difetto assoluto di protezione giuridica dell'interesse tutelato, tale che la domanda, ancorché per ragioni di merito, non possa esser proposta.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)