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Sez. 3, Sentenza n. 964 del 07/04/1970 (Rv. 346427 - 01)

VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE PER ABITAZIONE - IDONEITA PER LA LICENZA DI ABITABILITA - REQUISITO IMPLICITO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LE LICENZE DI COSTRUZIONE ED ABITABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346427-01

VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE PER ABITAZIONE - IDONEITA PER LA LICENZA DI ABITABILITA - REQUISITO IMPLICITO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LE LICENZE DI COSTRUZIONE ED ABITABILITA - LIMITI.*

Nella compravendita di immobili destinati ad abitazione deve ritenersi implicito il requisito della idoneita del bene venduto ad essere abitato, e quindi della sua conformita alle prescrizioni poste dalla autorita comunale per il rilascio del permesso di abitabilita, onde correttamente i giudici di merito affermano l'Obbligo del venditore di provvedere ad ottenere dalle competenti autorita le licenze di costruzione e di abitabilita, ove, con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato, della volonta delle parti, accertino che queste non abbiano espressamente stabilito il contrario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)