Sez. 3, Sentenza n. 964 del 07/04/1970 (Rv. 346427 - 01)
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE PER ABITAZIONE - IDONEITA PER LA LICENZA DI ABITABILITA - REQUISITO IMPLICITO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LE LICENZE DI COSTRUZIONE ED ABITABILITA - LIMITI.*
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DI IMMOBILE PER ABITAZIONE - IDONEITA PER LA LICENZA DI ABITABILITA - REQUISITO IMPLICITO - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LE LICENZE DI COSTRUZIONE ED ABITABILITA - LIMITI.*
Nella compravendita di immobili destinati ad abitazione deve ritenersi implicito il requisito della idoneita del bene venduto ad essere abitato, e quindi della sua conformita alle prescrizioni poste dalla autorita comunale per il rilascio del permesso di abitabilita, onde correttamente i giudici di merito affermano l'Obbligo del venditore di provvedere ad ottenere dalle competenti autorita le licenze di costruzione e di abitabilita, ove, con apprezzamento insindacabile, se correttamente motivato, della volonta delle parti, accertino che queste non abbiano espressamente stabilito il contrario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)