Sez. 5, Sentenza n. 27653 del 14/12/2005 (Rv. 586108 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Avviso di accertamento di maggior valore - Motivazione adeguata - Requisiti - Ricorso del contribuente contro l'avviso - Onere probatorio del contribuente e dell'amministrazione - Oggetto rispettivo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Con riguardo all'avviso di accertamento di maggior valore (nella fattispecie, ai fini dell'imposta di successione), la sussistenza di una motivazione adeguata, cioè tale da delimitare l'ambito delle contestazioni dell'ufficio e mettere il contribuente in grado di esercitare il diritto di difesa, ed il cui difetto impone al giudice tributario di dichiarare la nullità dell'avviso medesimo senza possibilità di statuire nel merito del rapporto, postula l'enunciazione dell'astratto criterio normativo in base al quale viene determinato il maggior valore, con le eventuali illustrazioni richieste dalla fattispecie, ovvero, in caso di utilizzazione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge, l'indicazione, ancorché implicita, dell'insufficienza di questi ultimi, in relazione alle peculiarità della situazione concreta. Resta poi a carico dell'amministrazione, nel giudizio instaurato dal contribuente con ricorso contro l'avviso, di provare la sussistenza delle circostanze che giustificano, nell'ambito del parametro prescelto, il "quantum" accertato (rimanendo inibita l'allegazione di criteri diversi), mentre il contribuente stesso può dimostrare l'infondatezza della pretesa creditoria anche in base a criteri non utilizzati dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)