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Sez. 3 - , Sentenza n. 38408 del 10/01/2018 Cc. (dep. 09/08/2018) Rv. 275154 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari - Nullità dell'ordinanza genetica - Rinnovazione della misura - Possibilità - Condizioni - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275154-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

La rinnovazione della misura cautelare, a causa di declaratoria di nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, non richiede, quale presupposto necessario, la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non determinando l'annullamento del precedente provvedimento la caducazione dei presupposti legittimanti la misura cautelare originaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)