Sez. 2, Sentenza n. 6285 del 19/01/2017 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 269096 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari - Nullità dell'ordinanza genetica - Rinnovazione della misura - Possibilità - Condizioni - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In caso di declaratoria di nullità dell'ordinanza genetica di una misura cautelare per difetto di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, la rinnovazione della misura tramite altra ordinanza non richiede, quale presupposto necessario, la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)