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Sez. L, Sentenza n. 14129 del 27/07/2004 (Rv. 574994 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Prestazione di uso dell'alloggio - All'interno del cantiere di lavoro - Assimilabilità ad elementi esclusi dalla contribuzione - Esclusione - Computabilità nella retribuzione imponibile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574994-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all'utilizzazione dell'alloggio concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all'interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo percorso per accedervi, sia perché per i lavoratori, tenuti a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un'utilità aggiuntiva, anche se accompagnata ad un vantaggio per la produttività dell'azienda, sia perché l'equivalente di tale prestazione di alloggio non è adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)