Sez. 5, Sentenza n. 7297 del 04/02/2002 Cc. (dep. 25/02/2002) Rv. 221720 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Dichiarazione di inammissibilità in sede camerale - Previo avviso ai difensori - Necessità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione per una delle cause previste dall'art. 41, comma primo, cod.proc.pen., può essere pronunciata dalla corte di appello non solo d'ufficio, senza formalità di procedura (c.d. procedimento "de plano"), ma anche in esito all'udienza camerale appositamente disposta ai sensi dello stesso art. 41, comma terzo, e dell'art. 127 cod.proc.pen. Nondimeno, in tale ultima ipotesi, è pur sempre necessario che siano comunque rispettate le regole del contraddittorio mediante il previo avviso alle parti ed ai difensori, la cui omissione è sanzionata dall'art. 178, lett. c) cod.proc.pen. (Nel caso di specie, disposta la procedura camerale, la corte di appello rilevava che gli avvisi ai difensori degli imputati non erano stati effettuati, ma, "re melius perpensa", riteneva che, in effetti, gli stessi non erano dovuti in quanto, stante la manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe potuto essere pronunciata sin dall'inizio senza dar corso alla procedura camerale, sicché ben poteva essere pronunciata "ora per allora" indipendentemente dalle formalità camerali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)