Sez. 1, Sentenza n. 38590 del 17/09/2003 Cc. (dep. 09/10/2003) Rv. 227124 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Udienza in camera di consiglio - Diritto alla partecipazione di tutte le parti processuali, comprese quelle private non ricusanti - Sussistenza - Omissione dell'avviso - Conseguenze.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 127 e 41 comma 3 cod. proc. pen., deve essere spedito a tutte le parti del procedimento, comprese le parti private diverse da quella che abbia proposto l'istanza. L'omissione dell'avviso, quando le parti interessate siano imputati, comporta una nullità dell'udienza ai sensi dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. (In motivazione la Corte ha rilevato che, pur essendo la ricusazione un atto personalissimo, la lettera del primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. non consente di distinguere tra le parti processuali, e che anzi l'interlocuzione di ciascuna di esse riguardo ad una questione che concerne l'intangibilità del giudice appare necessaria alla luce del testo vigente dell'art. 111 Cost.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)