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Sez. 6, Sentenza n. 30543 del 09/05/2025 Ud. (dep. 11/09/2025) Rv. 288636-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288636-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)