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Sez. 2, Sentenza n. 33355 del 28/06/2023 Cc. (dep. 28/07/2023) Rv. 285021 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Imputato detenuto - Impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 – Mancata elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.- Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285021-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto), che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)