Sez. 1, Sentenza n. 5608 del 08/10/1997 Cc. (dep. 11/12/1997) Rv. 209394 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correità - Idoneità assoluta - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
In tema di applicabilità di misure cautelari personali la chiamata di correità non può costituire da sola grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art 273 cpp; questa deve essere corroborata da riscontri estrinseci e rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato o comunque acquisiti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)