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Sez. 1, Sentenza n. 5608 del 08/10/1997 Cc. (dep. 11/12/1997) Rv. 209394 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correità - Idoneità assoluta - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209394-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di applicabilità di misure cautelari personali la chiamata di correità non può costituire da sola grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art 273 cpp; questa deve essere corroborata da riscontri estrinseci e rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato o comunque acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)