Sez. 3, Sentenza n. 2497 del 10/02/2004 (Rv. 570026 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Contratto preliminare di vendita di esercizio commerciale - Condizione prevedente la risoluzione del contratto al mancato conseguimento del titolo di studio necessario per l'iscrizione al REC da parte del promittente acquirente - Condizione meramente potestativa - Esclusione - Nullità della condizione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)
All'interno di un contratto preliminare di cessione di azienda, la clausola che sottoponga il contratto alla condizione risolutiva rappresentata dal mancato conseguimento da parte del promittente acquirente del titolo di studio necessario ai fini della sua iscrizione al Registro esercenti attività commerciali non costituisce una condizione meramente potestativa, in quanto il suo avverarsi o meno non dipende esclusivamente dalla volontaria presentazione del candidato agli esami, ma anche dal giudizio della commissione esaminatrice, ed in ogni caso, essendo la clausola strutturata come condizione risolutiva, non potrebbe discenderne alcuna nullità, essendo essa nullità prevista dalla legge per la sola condizione meramente potestativa sospensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)