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Sez. 2, Sentenza n. 8390 del 20/06/2000 (Rv. 537837 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Condizione meramente potestativa - Nozione.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537837-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)

La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 1355 cod. civ. non sussistono quando l'impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l'evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)