Sez. 3, Sentenza n. 728 del 16/01/2006 (Rv. 590566 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Condizione meramente potestativa - Nozione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)
La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato -sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato-, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio. (Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato l'impugnata decisione del giudice di pace che aveva escluso potersi qualificare come meramente potestativa la condizione apposta a clausola di polizza assicurativa secondo cui l'assicurato, ove si fosse verificato l'evento dedotto in contratto, aveva diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo, da pagarsi in base alle risultanze acquisite, a condizione che non fossero insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo fosse stato prevedibile nell'importo di almeno duecento milioni di lire. Ciò nella ritenuta possibilità di evincere <<una volontà attuale>> dell'assicuratore <<di assumere l'obbligazione (di pagare l'anticipo dell'indennizzo)>> asseritamente desumentesi <<dalla coeva condizione del suo ammontare prevedibile di almeno 200 milioni>>, dal giudice di pace ravvisata <<verosimilmente rimessa alla valutazione del collegio peritale>>).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)