Sez. L, Sentenza n. 13377 del 11/09/2003 (Rv. 566786 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di progressione in carriera dei dipendenti dei consorzi pubblici di trasporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi di motivazione,(In applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente motivato sul perché, a fronte del contratto collettivo del 1987 applicabile ad un consorzio di trasporti pubblici, il cui articolo 9 precisava che le progressioni in carriera dovessero avvenire solo a mezzo di concorso o di prova attitudinale, fatte salve le norme transitorie, e dell'accordo aziendale successivo del 1990, costituente norma transitoria, in virtù del quale i dipendenti avevano già goduto della progressione automatica di un livello, aveva ritenuto di riconoscere ai ricorrenti un secondo passaggio automatico di livello senza il superamento di alcuna prova attitudinale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)