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Sez. 3, Sentenza n. 3239 del 05/04/1994 (Rv. 486050 - 01)

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Domande giudiziarie - Rispetto ai terzi | Domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. - Sentenza di accoglimento della domanda - Trascrizione della domanda e della sentenza - Effetti.
Stato
decisa il 1994-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486050-01

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Domande giudiziarie - Rispetto ai terzi

Con la trascrizione ex art. 2652 n. 2 cod. civ. della domanda proposta ex art. 2932 cod. civ., e poi della successiva sentenza di di accoglimento della domanda, l'attore prevale sugli acquirenti dello stesso dante causa che abbiano trascritto posteriormente alla detta trascrizione. Per ottenere tali effetti l'attore non ha assolutamente l'onere di trascrivere il contratto preliminare, atteso che a differenza dell'ipotesi prevista dall'art. 2643 n. 1 cod. civ. in cui il trasferimento della proprietà è l'effetto del contratto di compravendita, che quindi va trascritto, nella fattispecie disciplinata dall'art. 2932 cit. il trasferimento della proprietà è l'effetto della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda in questione; onde per risolvere il conflitto con eventuali altri acquirenti, l'attore deve trascrivere prima di questi la domanda giudiziale, in quanto tale trascrizione ha l'effetto di far retroagire dalla sua data l'effetto costitutivo della futura sentenza, e di poi provvedere alla trascrizione di tale sentenza che è necessaria per ottenere questo effetto nei confronti di chi abbia trascritto od iscritto contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, avendo nei rapporti tra attore e convenuto, la sentenza ex art. 2932 cod. civ. piena efficacia anche senza la sua trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)