Sez. 3, Sentenza n. 3172 del 03/07/1989 (Rv. 463268 - 01)
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE A CARATTERE SOMMARIO - COMPETENZA DEL PRETORE - DIRITTO ALL'AFFRANCAZIONE - ESCLUSIONE IN BASE A SENTENZA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA.*
ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FASE A CARATTERE SOMMARIO - COMPETENZA DEL PRETORE - DIRITTO ALL'AFFRANCAZIONE - ESCLUSIONE IN BASE A SENTENZA - MANCANZA DI IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZA.*
Il procedimento di affrancazione previsto dalla legge 22 luglio 1966 n. 607 si articola in due fasi: la prima a carattere sommario appartiene alla Competenza funzionale ed esclusiva del pretore e si conclude con ordinanza; la seconda, eventuale, in caso di contestazione del diritto affermato con l'ordinanza, a seguito di ricorso entro il termine di tre mesi della notifica di tale provvedimento, è, invece, a cognizione piena ed appartiene alla Competenza esclusiva della Sezione specializzata agraria presso il tribunale. Ove tuttavia il pretore, investito in via sommaria, entri nel merito della controversia, ed esaminato "funditus" il rapporto dedotto in giudizio escluda il diritto all'affrancazione con un provvedimento espressamente denominato "sentenza", questo provvedimento è viziato da incompetenza sicché contro lo stesso non è ammissibile il ricorso alla Sezione specializzata agraria ai sensi dell'art. 5 della legge n. 607 del 1966 cit., ma devono essere proposti i comuni mezzi di impugnazione, con la conseguenza - in Mancanza - del suo passaggio in giudicato. (V 8226/87, mass n 455850; (V 7505/86, mass n 449546; (V 1359/86, mass n 444780; (V 5269/82, mass n 423078).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 607 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)