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Sez. 3, Sentenza n. 1359 del 04/03/1986 (Rv. 444780 - 01)

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN SEDE ORDINARIA O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA EX ART. 5 DELLA CITATA LEGGE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444780-01

ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - IN GENERE - ENFITEUSI E PRESTAZIONI FONDIARIE PERPETUE - PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE EX LEGGE N. 607 DEL 1966 - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN SEDE ORDINARIA O CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DAVANTI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA EX ART. 5 DELLA CITATA LEGGE - AMMISSIBILITÀ.*

Per la procedura di affrancazione delle enfiteusi e delle prestazioni fondiarie perpetue la legge 22 luglio 1966, n. 607, prevede due distinte fasi di giudizio: la prima, a carattere sommario, rimessa alla Competenza funzionale del pretore, è destinata a concludersi con un provvedimento che ha natura di ordinanza e che diviene definitivo solo se non opposto; la seconda, che è eventuale (avendo luogo ove le parti interessate propongano opposizioni avverso il provvedimento pretorile) è affidata alla Sezione specializzata agraria del tribunale e viene decisa con sentenza. Conseguentemente, non avendo natura decisoria e non contenendo alcuna statuizione sulla Competenza, il provvedimento del pretore, anche se disattenda l'istanza di affrancazione per ragioni di merito, non è impugnabile né in Sede ordinaria né con regolamento di Competenza bensì, ove l'interessato non abbia preferito riproporre la domanda al pretore corredandola della documentazione mancante o integrando quella già proposta, è soggetto invece all'opposizione innanzi alla Sezione specializzata agraria, in Sede di cognizione piena ai sensi dello art. 5 della legge citata. (Conf mass n 5379/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)