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Sez. 3, Sentenza n. 5920 del 13/12/2000 Ud. (dep. 13/02/2001) Rv. 218698 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Attività di lavorazione del marmo - Disciplina prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218698-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Alla attività di lavorazione del marmo si applica la disciplina di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sulla emissione di fumi e polveri nell'atmosfera, atteso che tale attività non rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1991 (che ha modificato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203 del 1988) non richiede l'autorizzazione. Tali attività' sono infatti tassativamente elencate nell'Allegato 1 del decreto, e tra esse non figura quella di lavorazione del marmo, né tale attività rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'Allegato 2 ed assoggettate ad un regime autorizzatorio più blando, risultando invece essa ricompresa nell'elenco aggiornato delle industrie insalubri (prima classe) di cui al D.M. 5 settembre 1994.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1988 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)