Sez. 6, Sentenza n. 2867 del 05/10/1998 Cc. (dep. 15/04/1999) Rv. 213531 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ | Mancata trasmissione al giudice competente del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato effettuato dal giudice incompetente - Nullità per violazione dell'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. - Insussistenza - Ragione - Elemento favorevole da valutare - Verbale di interrogatorio come tale - Esclusione - Fatti e circostanze obiettive eventualmente sussistenti a discarico dell'indagato - Obbligo.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ
La mancata trasmissione al giudice competente del verbale dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato effettuato dal giudice incompetente non costituisce di per sè causa di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice competente per violazione dell'art. 292, comma 2 ter, cod. proc. pen. in quanto non il verbale di interrogatorio come tale costituisce elemento da valutare, ma bensì i fatti e le circostanze obiettive eventualmente sussistenti a discarico dell'indagato. (Fattispecie in cui è stata esclusa la dedotta nullità in quanto il Gip competente aveva valutato la linea difensiva dell'indagato, che, peraltro, non lamentava la mancata considerazione di specifici elementi fattuali, di natura oggettiva, risultanti dall'interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)