diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1452 del 02/04/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205660 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa - Necessità - Sussistenza - Omessa indicazione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Obbligo positivo della difesa di produrre gli elementi da valutare - Sussistenza - Riferimento da parte della difesa ad elementi già acquisiti in atti ed implicitamente o esplicitamente valutati dal giudice - Nullità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205660-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione

In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la legge impone al giudice di esporre i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e sanziona l'eventuale omissione con la conseguente nullità di regime intermedio (rilevabile d'ufficio, ma sanabile) dell'atto. Detto obbligo presuppone tuttavia da parte della difesa un onere positivo di presentazione degli elementi che questa ritiene rilevanti ai fini della decisione. La difesa non può perciò sotto l'indicato profilo lamentare la carente o omessa considerazione di elementi già a disposizione del giudice e dei quali egli abbia, con motivazione esplicita o implicita, tenuto conto nella decisione adottata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)